Un’analisi sul rigore selettivo dei decreti ministeriali e sulla differenza sostanziale tra perizia istituzionale e valutazione commerciale.
Nel nostro settore c’è un malinteso che continua a circolare con troppa leggerezza. Si sente spesso dire che, di fronte a un diamante, a uno smeraldo o a un gioiello in generale, un professionista valga l’altro. NON E’ COSI’! Non si tratta soltanto di una differenza legata alla tecnica o alla preparazione, è la firma a essere completamente diversa. La firma di un professionista iscritto all’Albo del Tribunale porta con sé una responsabilità giuridica, civile e penale totale di fronte alla legge, un carico che un comune operatore non iscritto non deve, e non può, assumersi. Eppure si tende ancora a fare di tutta l’erba un fascio, mettendo sullo stesso piano chiunque abbia una competenza commerciale o un’attività tecnica, e chi, invece, opera dentro i tribunali, dedicandosi da sempre e unicamente a questa professione istituzionale. Si deve fare chiarezza, soprattutto sul piano dell’etica e della coscienza professionale.
C’è un elemento giuridico, ma prima ancora intimo e valoriale, che chi fa questo mestiere spesso non prende in grande considerazione. Eppure, è proprio questo fattore a tracciare una linea di demarcazione netta e invalicabile tra un comune operatore di mercato e chi veste un ruolo istituzionale. Questo elemento si chiama SPECCHIATA MORALITA’ ed è la colonna portante della nostra coscienza.
Quando si parla di qualifiche, certificazioni internazionali o competenze merceologiche, parliamo di requisiti indispensabili, certo, ma che guardano solo alla tecnica. La specchiata moralità, invece, è un criterio che interroga direttamente l’etica dell’esperto. Non è una formalità, né una semplice autocertificazione cartacea. Per entrare e rimanere nel circuito dei Consulenti Tecnici, un candidato deve superare controlli preventivi rigidissimi da parte di una Commissione ministeriale che ne valuta l’integrità a 360 gradi, analizzandone la condotta civile, penale e deontologica. È un filtro severo, pensato per garantire allo Stato, ai magistrati e ai cittadini che quel professionista risponda a un’etica superiore, impermeabile a qualsiasi condizionamento o interesse personale.
Entrare in questa ottica significa aver fatto propria una massima fondamentale: “il tanto non mi interessa, non conta: la verità è un’altra”. Ed è proprio questo il controllo più difficile da superare, perché non si limita a verificare dei documenti, ma mette alla prova la solidità morale del professionista. Scegliere di mettere da parte la logica del puro profitto commerciale, del “tanto al chilo” o del compromesso economico per rincorrere unicamente l’ oggettiva dei fatti è la massima espressione di una coscienza professionale matura.
Questo dobbiamo dirlo non si può dire che siamo tutti uguali ! Non si può pretendere di equiparare la figura del Consulente Tecnico a quella di un qualsiasi altro operatore, a meno che anche quest’ultimo non senta lo stesso richiamo deontologico e non decida di sottoporsi agli stessi identici paletti di verifica sulla propria onorabilità, certificata dallo Stato.
La differenza pratica si vede sul campo, specialmente nei momenti più delicati, come le divisioni ereditarie, le perizie contrattuali o i conflitti legali. In quei contesti, avvocati e privati non cercano solo qualcuno che sappia usare un microscopio, che conosca le regole del Capitolo 71 TARIC o le varie tipologie di gemme sul mercato: cercano la certezza assoluta della terzietà. Il mercato commerciale è purtroppo pieno di soggetti pronti a valutare un bene con il fine ultimo di acquistarlo a forte sconto, accettando un ovvio conflitto di interessi. Operare sotto il sigillo del Ministero della Giustizia significa invece rispondere a un imperativo morale opposto: mettere a disposizione del cittadino un professionista che, per scelta istituzionale e profonda onestà intellettuale, non acquista mai i beni che valuta.


